Intermediazione rifiuti

Intermediazione rifiuti

Nel campo delle normative ambientali, per intermediario si intende qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi quelli che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

L’art. 212 comma 5 del D. Lgs 152/2006 ha previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestore Ambientali per le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti stessi nell’apposita categoria 8.

La categoria 8: “intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” si divide in “classi” da “A” a “F” in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata.

QUI trovate il link per l’iscrizione alla categoria 8 di CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI