La normativa ambientale attribuisce al Produttore dei rifiuti l’onere di identificarli.
Questo procedimento, a volte tutt’altro che agevole, prevede che i rifiuti siano classificati innanzitutto assegnando a ciascuno di essi un preciso codice C.E.R. – Catalogo Europeo dei Rifiuti: una stringa di sei numeri, più precisamente TRE COPPIE di cifre, che ha come scopo proprio quello di individuare immediatamente e univocamente un rifiuto, in genere partendo dal processo produttivo da cui ha origine.
La distinzione principale è naturalmente tra i codici CER classificati come non pericolosi o pericolosi. L’attribuzione del giusto codice CER è il primo passo verso il corretto smaltimento del rifiuto stesso lungo tutta la filiera, che comprende la raccolta presso il sito produttivo o commerciale, il trasporto con mezzi idonei autorizzati e il suo conferimento per smaltimento o riciclo.
Per classificare i rifiuti nel modo corretto può essere necessario prevedere delle analisi chimiche in laboratorio (definite “analisi di caratterizzazione del rifiuto”) così come previsto dalla legge, da ripetersi secondo scadenze e modalità precise.
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